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CONCORRENZA: LEGGE 124/2017 in vigore da oggi!

2017-08-29 10:18

Luca Caliò

News, DDl Concorrenza, Legge 124/2007,

CONCORRENZA: LEGGE 124/2017 in vigore da oggi!

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Iter lungo e tortuoso quello per l’approvazione del provvedimento in materia di concorrenza che si estende su diversi settori (assicurazioni, energia, servizi professionali, farmacie, credito, trasporti), oggi l’entrata in vigore.
Cosa succede in Farmacia?Principalmete i punti su cui si è disquisito negli ultimi mesi:- l’ingresso di società di capitale nella titolarità dell’esercizio della farmacia privata (tetto massimo del 20% nella medesima regione o provincia autonoma). - Decade il limite il limite delle quattro licenze in capo alla stessa società.- I farmaci di Fascia C, restano in Farmacia.
Amarezza e polemiche da parte delle Associazioni di categoria per la maggior parte contrarie a questi cambiamenti dell’attuale assetto "normativo-strutturale"che regolamenta la Farmacia. 
La considerazione d’obbligo, è che l’avvento di queste società di capitali, che tanto spaventa i Farmacisti ci potrebbe essere realmente ma con dei tempi più o meno lunghi, in cui ci si può (e deve) organizzare per difendersi da questi attacchi. Purtroppo senza generalizzare, il principale pericolo per la Farmacia resta una gestione "vintage" e la "chiusura" verso l’adozione di sistemi e procedure  per tagliare i costi  ed aumentare la marginalità.

- - - - - 

Per approfondire, riportiamo di sotto uno stralcio della legge direttamente dalla Gazzetta Ufficiale, estrapolando dai 192 commi quelli che riguardano da vicino il mondo Farmacia. 

"

La  Camera dei  deputati  ed  il  Senato della  Repubblica  hannoapprovato;    IL PRESIDENTE DELLAREPUBBLICA        Promulga   ...157. All’articolo  7 della  legge  8 novembre  1991,  n. 362,  e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e’sostituito dal seguente:«1. Sono titolaridell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformita’ alledisposizioni  vigenti,  le societa’  di persone,  le societa’  di  capitali e  le  societa’ cooperative  a responsabilita’limitata»; b) al comma 2, ilsecondo periodo e’ sostituito dai seguenti: «La partecipazionealle societa’ di cui al comma 1 e’ incompatibile  con qualsiasi altraattivita’  svolta  nel settore  della  produzione e informazione scientifica del farmaco, nonche’ con  l’esercizio della professione medica. Alle societa’ di cui al comma 1 si applicano,per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 8.»; c) al comma 3, leparole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a un farmacista inpossesso del  requisito  dell’idoneita’ previsto dall’articolo 12della  legge  2 aprile  1968,  n. 475,  e successivemodificazioni,»; d) al comma 4, leparole: «da un  altro  socio» sono  sostituite dalle  seguenti: «da  un farmacista  in  possesso  del   requisito dell’idoneita’previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile  1968, n. 475, e successivemodificazioni»; e) il comma 4-bis e’abrogato.158. I soggetti di cuial comma 1 dell’articolo  7  della legge  8 novembre 1991, n. 362,come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente    articolo,   possono    controllare,    direttamente    o indirettamente, ai sensi degli articoli2359 e  seguenti  del codice civile, non piu’ del 20  per  cento delle  farmacie  esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma. 159. L’Autorita’garante della concorrenza e del mercato  provvede ad assicurare ilrispetto delle disposizioni  di  cui al  comma  158 attraverso l’esercizio dei poteri diindagine, di  istruttoria  e  di diffidaad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287. 160. All’articolo  8 della  legge  8 novembre  1991,  n. 362,  e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lalettera a) e’ sostituita dalla seguente:«a) nei casi di cuiall’articolo 7, comma 2, secondo periodo»;b) il comma 2 e’sostituito dal seguente:«2. Lo  statuto delle  societa’  di  cui  all’articolo 7  e  ogni successiva variazione, ivi incluse  quelle relative  alla  compagine sociale, sono comunicati,entro  sessanta  giorni, alla  Federazione degliordini  dei  farmacisti italiani  nonche’  all’assessore alla sanita’ della competente regione o  provincia  autonoma, all’ordine provinciale dei farmacisti e all’azienda sanitarialocale  competenteper territorio». 161. All’articolo 2della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e’ aggiunto, infine, il seguente comma:«2-bis. Fatta salva laprocedura concorsuale di cui all’articolo 11 del  decreto-legge 24  gennaio   2012,  n.   1,   convertito,  con modificazioni, dalla legge  24  marzo 2012,  n.  27, e  successivemodificazioni, neicomuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti,in cui le farmacie,non sussidiate, risultano essere soprannumerarieper  decremento della  popolazione,  e’ consentita al farmacistatitolare dellafarmacia, previa presentazione di apposita istanza, lapossibilita’ ditrasferimento presso i comuni della medesima regioneai quali, all’esitodella revisione biennale di cui al comma  2  delpresente articolo,spetta un numero di farmacie superiore al  numerodi farmacie esistentinel territorio  comunale,  sulla base  di  unagraduatoria regionaleper titoli, che tenga conto  anche  dell’ordinecronologico delleistanze  di  trasferimento presentate,  e  che  siperfezioni in dataanteriore all’avvio della procedura biennale  delconcorso ordinario persedi  farmaceutiche,  di cui  all’articolo  4della legge 8 novembre1991, n. 362.  Ove  l’istanza del  farmacistavenga accolta, iltrasferimento si perfeziona previo pagamento di unatassa di concessionegovernativa una tantum pari a 5.000 euro».162. All’articolo 92,comma 4, del decreto  legislativo  24 aprile2006, n. 219, dopo laparola: «dipendono» sono aggiunte le seguenti:«ovvero allefarmacie».163. All’articolo 11,comma 7, del decreto-legge 24 gennaio  2012,n. 1, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24  marzo  2012, n.27, le parole: «diecianni» sono sostituite dalle seguenti: «tre annidalla data diautorizzazione all’esercizio della farmacia». 164. Al comma 1-bisdell’articolo 37  del  decreto legislativo  24aprile 2006, n. 219,le  parole:  «subordinandola  alla consegna  alcliente, a cura delfarmacista, di un foglietto sostitutivo conformea quello autorizzato»sono sostituite dalle seguenti: «prevedendo cheil  cittadino scelga  la  modalita’ per  il  ritiro del  fogliettosostitutivo conformea  quello autorizzato  in  formato cartaceo  oanalogico o mediantel’utilizzo di  metodi  digitali alternativi,  esenza oneri per lafinanza pubblica». 165. Gli orari e iturni di apertura e di chiusura delle  farmacieconvenzionate con ilServizio  sanitario  nazionale stabiliti  dalleautorita’ competenticostituiscono il livello minimo di servizio chedeve essere assicuratoda ciascuna farmacia. E’ facolta’ di chi ha latitolarita’ o lagestione della  farmacia  di prestare  servizio  inorari e in periodiaggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purche’ne dia preventivacomunicazione all’autorita’ sanitaria competente  eall’ordine provincialedei  farmacisti  e ne  informi  la  clientelamediante cartelliaffissi all’esterno dell’esercizio. 
NOTEComma 157.Si riporta il testodell’articolo  7  della legge  8novembre 1991,  n. 362  (Norme  di riordino  del  settorefarmaceutico), come modificato dallapresente legge:"Art. 7. (Titolarita’ egestione della farmacia). 1.Sono titolari  dell’esercizio  della farmacia  privata  lepersone fisiche, in conformita’ alledisposizioni  vigenti,le societa’ di  persone, le  societa’  di capitali  e  leocieta’ cooperative aresponsabilita’ limitata. 2. Le societa’ di cui al comma  1 hanno  come  oggettoesclusivo la gestione di una  farmacia. La  partecipazionealle societa’ di  cui al  comma  1  e’  incompatibile conqualsiasi  altra attivita’  svolta   nel  settore   dellaproduzione e informazionescientifica del farmaco,  nonche’con l’esercizio della professione medica.Alle societa’  dicui al comma 1 si applicano,  per quanto  compatibili,  ledisposizioni dell’articolo 8. 3. La direzione della farmaciagestita  dalla  societa’e’ affidata a  un farmacista  in  possesso del  requisitodell’idoneita’ previsto  dall’articolo 12  della  legge 2aprile 1968, n. 475, e successivemodificazioni, che ne  e’responsabile. 4. Il direttore, qualora siverifichino a suo carico lecondizioni previste dal  comma 2  dell’articolo  11 dellalegge 2 aprile 1968, n. 475, comesostituito  dall’articolo11 della presente legge, e’sostituito  temporaneamente daun farmacista  in possesso  del  requisito dell’idoneita’previsto dall’articolo 12 dellalegge  2 aprile  1968,  n.475, e successive modificazioni.4-bis. (abrogato).5.6.7.8. Il trasferimento dellatitolarita’ dell’esercizio difarmacia privata e’ consentito dopoche siano  decorsi  treanni   dal  rilascio   dell’autorizzazione    da    partedell’autorita’ competente, salvoquanto previsto ai commi 9e 10. 9. A seguito di acquisto a titolo disuccessione di unapartecipazione in una societa’ dicui al comma  1,  qualoravengano meno i requisiti di  cui al  secondo  periodo delcomma 2, l’avente causa cede laquota di partecipazione neltermine di sei mesi dallapresentazione della dichiarazionedi successione. 10. Il termine di cui al comma 9 siapplica anche  allavendita della farmacia privata daparte degli aventi  causaai sensi del dodicesimo commadell’articolo 12 della  legge2 aprile 1968, n. 475. 11. Decorsi i termini di cui alcomma 9, in mancanza disoci o di aventi causa, la gestionedella farmacia  privataviene assegnata secondo le proceduredi cui all’articolo 4. 12. Qualora venga meno la pluralita’dei soci, il sociosuperstite ha facolta’ di associarenuovi soci nel rispettodelle condizioni di cui al presentearticolo,  nel  termineperentorio di sei mesi. 13. Il primo comma  dell’articolo 13  del  regolamentoapprovato con regio decreto 3  marzo 1927,  n.  478, comesostituito dall’articolo 1 deldecreto del Presidente dellaRepubblica 23 ottobre 1963, n. 1730,si applica a tutte  lefarmacie  private anche  se  di esse  sia  titolare  unasocieta’. 14. Ferme restando le disposizionidi cui  all’articolo17 della legge 29 dicembre 1990, n.408, agli atti soggettiad imposta di registro dellesocieta’ aventi  come  oggettol’esercizio di una farmacia privata,costituite  entro  dueanni dalla data di entrata in vigoredella presente  legge,ed al  relativo conferimento  dell’azienda,  l’imposta siapplica in misura fissa.". Si riporta il testo dell’articolo12  della legge  2aprile 1968,  n. 475  e  successive modificazioni  (Normeconcernenti il serviziofarmaceutico):"Art. 12.E’ consentito il trasferimento dellatitolarita’  dellafarmacia decorsi 3 anni dallaconseguita titolarita’.Il trasferimento puo’  aver luogo  solo  a favore  difarmacista che abbia conseguito latitolarita’  o  che siarisultato idoneo in un precedenteconcorso.Il trasferimento  del  diritto di   esercizio   dellafarmacia deve essere riconosciutocon  decreto  del medicoprovinciale.Il farmacista che abbia ceduto lapropria  farmacia  aisensi del presente articolo o delsuccessivo  art.  18  nonpuo’ concorrere all’assegnazionedi  un’altra  farmacia senon sono  trascorsi  almeno dieci  anni   dall’atto  deltrasferimento.A tal fine, il medicoprovinciale  della  provincia incui ha  sede l’esercizio  ceduto  e’ tenuto  a  segnalarel’avvenuto trasferimento alMinistero della sanita’.Il farmacista titolare  al momento  del  trasferimentodecade dalla precedente titolarita’.Al farmacista che abbia trasferitola propria  farmaciae’ consentito, per una voltasoltanto nella vita, ed  entrodue anni dal trasferimento, diacquistare un’altra farmaciasenza dovere superare il concorsoper l’assegnazione di cuial quarto comma. Al  farmacista che  abbia  trasferito latitolarita’  della propria  farmacia   senza  acquistarneun’altra entro due anni daltrasferimento,  e’  consentito,per una sola volta nella vita,l’acquisto di  una  farmaciaqualora abbia svolto  attivita’ professionale  certificatadall’autorita’ sanitaria  competente per  territorio,  peralmeno 6 mesi durante l’annoprecedente l’acquisto,  ovveroabbia  conseguito l’idoneita’  in  un concorso   a   sedifarmaceutiche effettuato nei dueanni anteriori.Il trasferimento di farmacia puo’aver luogo  a  favoredi farmacista, iscritto all’alboprofessionale,  che  abbiaconseguito l’idoneita’ o  che abbia  almeno  due anni  dipratica professionale, certificatadall’autorita’ sanitariacompetente.Ai fini della  pratica professionale  il  titolare difarmacia deve comunicareall’autorita’ sanitaria competentele generalita’  del  farmacista praticante,  la  data dieffettivo inizio  nonche’ di  effettiva  cessazione dellastessa .Le suddette comunicazioni devonoessere  trascritte  inapposito   registro  tenuto    dall’autorita’  sanitariacompetente che e’ tenuta adeffettuare periodiche verifichesull’effettivo svolgimento dellapratica professionale.Il trasferimento dellatitolarita’  delle  farmacie, atutti gli effetti di  legge, non  e’  ritenuto valido  seinsieme col diritto di eserciziodella farmacia  non  vengatrasferita anche l’aziendacommerciale che vi e’  connessa,pena la decadenza.Nel caso di morte del titolare glieredi possono  entroun anno effettuare  il trapasso  della  titolarita’ dellafarmacia  a norma  dei  commi precedenti  a   favore  difarmacista  iscritto nell’albo  professionale,  che abbiaconseguito la titolarita’ o che siarisultato idoneo in  unprecedente concorso. Durante taleperiodo gli  eredi  hannodiritto di continuare l’esercizio invia provvisoria  sottola responsabilita’ di undirettore".
Comma 158.Il testo dell’articolo 7 dellalegge 8 novembre 1991,n. 362 (Norme di riordino delsettore  farmaceutico),  comemodificato dalla presente leggee’  riportato  in nota  alcomma 157. Si riporta il testo  dell’articolo 2359  del  codicecivile:"Art. 2359. Societa’controllate e societa’ collegate.Sono considerate societa’controllate:1) le societa’ in cui un’altra societa’dispone dellamaggioranza dei voti esercitabilinell’assemblea ordinaria;2) le societa’ in cui un’altra  societa’ dispone  divoti sufficienti  per  esercitare un’influenza  dominantenell’assemblea ordinaria;3) le societa’ che sono sottoinfluenza dominante  diun’altra  societa’ in  virtu’   di  particolari   vincolicontrattuali con essa.Ai fini dell’applicazione dei numeri1) e 2) del  primocomma si  computano anche  i  voti spettanti  a  societa’controllate, a societa’ fiduciarie ea persona  interposta:non si computano i voti spettantiper conto di terzi.Sono considerate  collegate le  societa’  sulle qualiun’altra   societa’  esercita    un’influenza    notevole.L’influenza si presume quandonell’assemblea ordinaria puo’essere esercitato almeno  un quinto  dei  voti ovvero  undecimo  se la  societa’  ha azioni  quotate  in  mercatiregolamentati.". Comma 159.La legge 10 ottobre 1990, n. 287(Norme per la tuteladella  concorrenza e  del  mercato) e’  pubblicata  nellaGazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990,n. 240.Comma 160.Si riporta il testodell’articolo  8  della legge  8novembre 1991,  n. 362  (Norme  di riordino  del  settorefarmaceutico), come modificato dallapresente legge:"Art. 8. (Gestione societaria:incompatibilita’). 1.La partecipazione alle  societa’ di  cui  all’articolo 7,salvo il caso di cui ai commi 9 e 10di tale  articolo,  e’incompatibile:a) nei casi di cui all’articolo 7,comma  2, secondoperiodo;b) con la posizione di titolare,gestore provvisorio,direttore o collaboratore di altrafarmacia;c) con  qualsiasi  rapporto di  lavoro  pubblico eprivato. 2. Lo statuto delle societa’ dicui  all’articolo  7  eogni successiva variazione,  ivi incluse  quelle  relativealla compagine sociale,  sono comunicati,  entro  sessantagiorni,  alla Federazione  degli  ordini dei   farmacistiitaliani   nonche’  all’assessore   alla   sanita’  dellacompetente  regione o   provincia   autonoma,  all’ordineprovinciale dei farmacisti eall’azienda  sanitaria  localecompetente per territorio. 3. La violazione delle disposizionidi cui al  presentearticolo e  all’articolo 7  comporta  la sospensione  delfarmacista  dall’albo professionale  per  un periodo  noninferiore ad un  anno. Se  e’  sospeso il  socio  che  e’direttore responsabile, la direzionedella farmacia gestitada una societa’ e’ affidata ad unaltro dei soci.  Se  sonosospesi tutti  i soci  e’  interrotta la  gestione  dellafarmacia per il periodocorrispondente alla sospensione deisoci.  L’autorita’  sanitaria   competente   nomina,  ovenecessario, un commissario per ilperiodo  di  interruzionedella gestione ordinaria, dascegliersi  in  un elenco  diprofessionisti   predisposto  dal   consiglio    direttivodell’ordine provinciale deifarmacisti.". 
Comma 161. Si riporta il testodell’articolo  2  della legge  2aprile  1968, n.  475  (Norme concernenti   il   serviziofarmaceutico), come modificato dallapresente legge:"Art. 2.1. Ogni comune deve avere  un numero  di  farmacie inrapporto a quanto disposto  dall’articolo 1.  Al  fine diassicurare  una  maggiore   accessibilita’   al  serviziofarmaceutico, il  comune, sentiti  l’azienda  sanitaria el’Ordine  provinciale  dei   farmacisti   competente  perterritorio, identifica le zone  nelle quali  collocare  lenuove farmacie, al fine diassicurare un’equa distribuzionesul territorio, tenendo  altresi’ conto  dell’esigenza  digarantire l’accessibilita’ del serviziofarmaceutico  anchea quei cittadini residenti in areescarsamente abitate.2. Il numero di farmacie spettanti aciascun comune  e’sottoposto a revisione entro il mesedi  dicembre  di ognianno pari,  in base  alle  rilevazioni della  popolazioneresidente nel comune, pubblicatedall’Istituto nazionale distatistica.2-bis. Fatta salva  la procedura  concorsuale  di  cuiall’articolo 11 del decreto-legge 24gennaio  2012,  n.  1,convertito, con modificazioni,dallalegge 24 marzo 2012, n.27, e successive modificazioni, neicomuni con  popolazioneinferiore  a 6.600  abitanti,  in  cui  le farmacie,  nonsussidiate, risultano esseresoprannumerarie per decrementodella popolazione, e’  consentita al  farmacista  titolaredella farmacia, previa presentazionedi  apposita  istanza,la possibilita’ di  trasferimento presso  i  comuni dellamedesima  regione ai  quali,  all’esito della   revisionebiennale di cui al comma 2 delpresente articolo, spetta unnumero  di farmacie  superiore  al numero   di   farmacieesistenti  nel territorio  comunale,  sulla base  di  unagraduatoria regionale pertitoli,  che  tenga conto  anchedell’ordine  cronologico delle  istanze  di trasferimentopresentate, e che si perfezioni indata anteriore all’avviodella procedura biennale delconcorso  ordinario  per sedifarmaceutiche, di cui all’articolo 4della legge 8 novembre1991, n. 362. Ove l’istanza delfarmacista  venga  accolta,il trasferimento si  perfeziona previo  pagamento  di  unatassa di concessione governativa unatantum  pari  a 5.000euro.". Si   riporta   il  testo   dell’articolo   11  deldecreto-legge  24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito, conmodificazioni, dalla legge  24 marzo  2012,  n.  27,  comemodificato dalla presente legge:"Art. 11. (Potenziamento delservizio di  distribuzionefarmaceutica,  accesso alla  titolarita’  delle farmacie,modifica alla disciplina dellasomministrazione dei farmacie altre disposizioni in materiasanitaria). - 1. Al fine difavorire l’accesso alla titolarita’delle farmacie da partedi un piu’ ampio numero diaspiranti, aventi i requisiti dilegge, nonche’ di favorire leprocedure per  l’apertura  dinuove sedi farmaceutiche garantendoal  contempo  una piu’capillare   presenza  sul    territorio    del   serviziofarmaceutico, allalegge 2 aprile 1968,n. 475, e successivemodificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:a) all’articolo 1, il secondo e ilterzo  comma  sonosostituiti dai seguenti:«Il numero delle autorizzazioni e’stabilito in  modoche vi sia una farmacia ogni 3.300abitanti.La popolazione eccedente, rispettoal parametro di  cuial secondo comma,  consente l’apertura  di  una ulteriorefarmacia,  qualora sia  superiore  al 50  per  cento delparametro stesso»;b) dopo l’articolo 1 e’ inserito ilseguente:«Articolo  1-bis. -   1.   In  aggiunta   alle   sedifarmaceutiche  spettanti in  base  al criterio   di   cuiall’articolo 1 ed entro il limitedel  5 per  cento  dellesedi, comprese le nuove, le regionie le province  autonomedi Trento e di Bolzano, sentital’azienda sanitaria  localecompetente per territorio, possonoistituire una farmacia:a) nelle stazioni ferroviarie, negliaeroporti civilia traffico internazionale, nellestazioni marittime e nellearee di  servizio  autostradali ad  alta  intensita’  ditraffico, dotate di servizialberghieri o di  ristorazione,purche’ non sia gia’ aperta una  farmacia a  una  distanzainferiore a 400 metri; b) nei centri commerciali e  nelle grandi  strutturecon superficie  di  vendita superiore  a   10.000  metriquadrati, purche’ non sia gia’aperta una  farmacia  a  unadistanza inferiore a 1.500 metri»; c) l’articolo 2 e’ sostituito dalseguente:«Articolo 2. - 1. Ogni comune deveavere un  numero  difarmacie in rapporto a quantodisposto dall’articolo 1. Alfine di assicurare una maggioreaccessibilita’ al  serviziofarmaceutico, il  comune, sentiti  l’azienda  sanitaria el’Ordine  provinciale  dei   farmacisti   competente  perterritorio, identifica le zone  nelle quali  collocare  lenuove farmacie, al fine diassicurare un’equa distribuzionesul territorio, tenendo  altresi’ conto  dell’esigenza  digarantire l’accessibilita’ delservizio farmaceutico  anchea quei cittadini residenti in areescarsamente abitate.2. Il numero di farmacie spettanti aciascun comune  e’sottoposto a revisione entro il mesedi  dicembre  di ognianno pari,  in base  alle  rilevazioni della  popolazioneresidente nel comune, pubblicatedall’Istituto nazionale distatistica».2. Ciascun comune, sulla  base dei  dati  ISTAT sullapopolazione residente al 31 dicembre2010 e  dei  parametridi cui al comma 1, individua le  nuove sedi  farmaceutichedisponibili nel proprioterritorio  e  invia i  dati  allaregione entro e non  oltre trenta  giorni  dalla data  dientrata in vigore della legge diconversione  del  presentedecreto.3. Le regioni e le provinceautonome  di  Trento e  diBolzano provvedono ad assicurare,entro dodici  mesi  dalladata di entrata in vigore dellalegge  di conversione  delpresente decreto, la conclusione delconcorso straordinarioe l’assegnazione delle sedi  farmaceutiche disponibili  dicui al comma 2 e di quelle  vacanti. In  deroga  a quantoprevisto dall’articolo 9 della legge2 aprile 1968, n. 475,sulle sedi farmaceutiche istituitein attuazione del  comma1 o comunque vacanti non puo’ essereesercitato il  dirittodi prelazione da parte delcomune.  Entro  sessanta giornidall’invio dei dati di cui alcomma  2, le  regioni  e  leprovince autonome di Trento  e di  Bolzano  bandiscono ilconcorso straordinario per soli  titoli per  la  coperturadelle sedi farmaceutiche di nuovaistituzione e per  quellevacanti, fatte salve quelle per lacui  assegnazione,  alladata di entrata in vigore dellalegge  di conversione  delpresente decreto, la procedura concorsualesia  stata  gia’espletata o siano state gia’ fissatele date  delle  prove.Al concorso straordinario possonopartecipare i farmacisti,cittadini di uno Stato membrodell’Unione europea, iscrittiall’albo professionale:a) non titolari di farmacia, inqualunque  condizioneprofessionale si trovino;b) titolari di farmacia ruralesussidiata;c) titolari di farmaciasoprannumeraria;d) titolari di esercizio di cuiall’articolo 5, comma1, del decreto-legge 4 luglio 2006,n. 223, convertito, conmodificazioni, dallalegge 4 agosto2006, n. 248.- Non possono partecipare alconcorso  straordinario  ifarmacisti titolari, compresi i socidi societa’  titolari,di farmacia diversa da quelle di cuialle lettere b) e  c).Agli effetti delle disposizioni delpresente articolo,  perfarmacie soprannumerarie siintendono le farmacie aperte inbase al criterio topografico  o della  distanza  ai sensidell’articolo 104 del testo unicodelle leggi sanitarie  dicui al regio decreto 27 luglio 1934,n. 1265, e  successivemodificazioni,  sia  anteriormente,   sia   posteriormenteall’entrata in vigore della legge 8novembre 1991,  n.  362,che non  risultino riassorbite  nella  determinazione  delnumero complessivo delle  farmacie stabilito  in  base alparametro della popolazione di cuial comma 1, lettera  a),del presente articolo. 4. Ai  fini   dell’assegnazione   delle  nuove   sedifarmaceutiche messe  a concorso,  ciascuna  regione e  leprovince autonome di  Trento e  di  Bolzano istituiscono,entro  trenta giorni  dalla  data di  pubblicazione   delrelativo bando di concorso,  una commissione  esaminatriceregionale o provinciale per leprovince autonome di  Trentoe di Bolzano. Al concorsostraordinario  si  applicano, inquanto compatibili, ledisposizioni  vigenti  sui concorsiper la  copertura  delle sedi  farmaceutiche   di  nuovaistituzione o vacanti, nonche’ ledisposizioni del presentearticolo.5. Ciascun candidato puo’partecipare al  concorso  perl’assegnazione di farmacia in nonpiu’  di due  regioni  oprovince autonome, e non deve avercompiuto i  65  anni dieta’ alla  data   di  scadenza   del   termine  per   lapartecipazione al concorso  prevista dal  bando.  Ai finidella valutazione dell’esercizioprofessionale nel concorsostraordinario   per  il   conferimento   di  nuove   sedifarmaceutiche di cui al comma 3, inderoga  al  regolamentodi cui al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri30 marzo 1994, n. 298:a) l’attivita’  svolta dal  farmacista  titolare difarmacia rurale  sussidiata, dal  farmacista  titolare difarmacia  soprannumeraria  e dal  farmacista  titolare diesercizio di cui all’articolo 5,comma 1, del decreto-legge4 luglio  2006, n.  223,  convertito, con  modificazioni,dallalegge 4  agosto 2006,  n.  248, e’  equiparata,  ivicomprese le maggiorazioni;b) l’attivita’ svolta da farmacisticollaboratori  difarmacia e da farmacisticollaboratori  negli  esercizi dicui all’articolo 5, comma 1,  del decreto-legge  4  luglio2006, n. 223, convertito, conmodificazioni, dalla legge  4agosto  2006, n.  248,  e’ equiparata,  ivi  comprese lemaggiorazioni;b-bis)  per l’attivita’   svolta   dai  ricercatoriuniversitari nei corsi di laurea infarmacia e in chimica etecnologia farmaceutiche, sonoassegnati, per  anno  e  perciascun commissario, 0,30 punti peri primi dieci  anni,  e0,08 punti per i secondi dieci anni.6. In ciascuna regione e  nelle province  autonome  diTrento e di Bolzano,  la commissione  esaminatrice,  sullabase della  valutazione  dei titoli   in   possesso  deicandidati, determina una graduatoriaunica.  A parita’  dipunteggio, prevale il candidato  piu’ giovane.  A  seguitodell’approvazione  della graduatoria,  ad  ogni vincitoresara’ assegnata la prima sede da luiindicata in ordine  dipreferenza, che non risultiassegnata a un candidato megliocollocato   in  graduatoria.   Entro    quindici   giornidall’assegnazione,  i  vincitori   del   concorso  devonodichiarare se accettano o meno lasede assegnata. L’inutiledecorso del termine concesso per ladichiarazione  equivalea una  non accettazione.  Dopo  la scadenza  del  termineprevisto per l’accettazione, le  sedi non  accettate  sonoofferte   ad  altrettanti   candidati   che  seguono   ingraduatoria, secondo  la procedura  indicata  nei periodiprecedenti,  fino all’esaurimento  delle  sedi  messe   aconcorso  o all’interpello  di  tutti  i   candidati   ingraduatoria. Successivamente,la  graduatoria  deve essereutilizzata, per sei anni apartire  dalla  data del  primointerpello effettuato per l’assegnazionedelle sedi oggettodel concorso  straordinario,   con  il   criterio   delloscorrimento  per la  copertura  delle sedi  farmaceuticheeventualmente  resesi vacanti  a  seguito  delle   scelteeffettuate dai vincitori  di concorso,  con  le modalita’indicate nei precedenti periodi delpresente comma. 7. Ai   concorsi   per  il   conferimento   di  sedifarmaceutiche gli interessati inpossesso dei requisiti  dilegge  possono concorrere  per  la  gestione   associata,sommando i titoli posseduti. Intale  caso,  ai soli  finidella preferenza a parita’ dipunteggio,  si  considera lamedia  dell’eta’ dei  candidati  che  concorrono  per  lagestione associata. Ove i candidatiche concorrono  per  lagestione  associata risultino  vincitori,  la titolarita’della farmacia assegnata e’  condizionata al  mantenimentodella gestione associata da partedegli  stessi  vincitori,su base paritaria, per un periodo ditre anni dalla data diautorizzazione all’esercizio dellafarmacia, fatta salva lapremorienza o sopravvenutaincapacita’.8. I turni e gli  orari di  farmacia  stabiliti dalleautorita’ competenti in base  alla vigente  normativa  nonimpediscono l’apertura dellafarmacia in orari  diversi  daquelli obbligatori. Le farmacie  possono praticare  scontisui prezzi di tutti i tipi difarmaci  e  prodotti vendutipagati   direttamente   dai  clienti,   dandone   adeguatainformazione alla clientela. 9. Qualora il comune non  provveda a  comunicare  allaregione o alla provincia autonoma diTrento  e di  Bolzanol’individuazione delle  nuove sedi  disponibili  entro iltermine di cui al comma 2 delpresente articolo, la regioneprovvede con proprio atto a  tale individuazione  entro  isuccessivi sessanta giorni. Nel casoin cui le regioni o leprovince autonome di Trento e diBolzano non provvedano nelsenso indicato ovvero non provvedanoa bandire il  concorsostraordinario e a concluderlo entroi  termini  di cui  alcomma 3,  il Consiglio  dei  Ministri esercita  i  poterisostitutivi di cui all’articolo 120della Costituzione  conla nomina  di un  apposito  commissario che  provvede  insostituzione   dell’amministrazione   inadempiente    ancheespletando le procedure concorsualiai sensi  del  presentearticolo. 10. Fino al 2022, tutte le farmacieistituite ai  sensidel comma 1, lettera b),  sono offerte  in  prelazione aicomuni in cui le stesse hanno sede.I  comuni non  possonocedere la titolarita’ o la gestionedelle farmacie  per  lequali hanno esercitato il dirittodi  prelazione  ai sensidel presente comma. In caso dirinuncia alla titolarita’ diuna di  dette  farmacie da  parte  del comune,  la  sedefarmaceutica e’ dichiarata vacante. 11. Al comma 9 dell’articolo 7 dellalegge  8 novembre1991, n. 362, e successivemodificazioni, le  parole:  «dueanni dall’acquisto  medesimo"   sono   sostituite  dalleseguenti: «sei mesi dallapresentazione della dichiarazionedi successione».12. Il medico, nel prescrivere unfarmaco,  e’  tenuto,sulla base della sua specificacompetenza professionale, adinformare il paziente dell’eventualepresenza in  commerciodi medicinali  aventi  uguale composizione  in   principiattivi,    nonche’   forma    farmaceutica,     via    disomministrazione, modalita’ dirilascio e dosaggio unitariouguali. Il farmacista, qualorasulla  ricetta  non risultiapposta dal medico l’indicazionedella non  sostituibilita’del farmaco prescritto, dopo averinformato  il  cliente esalvo  diversa richiesta  di  quest’ultimo, e’  tenuto  afornire il medicinale prescrittoquando  nessun  medicinalefra quelli indicati nel primoperiodo  del  presente commaabbia prezzo piu’ basso ovvero,in  caso di  esistenza  incommercio di medicinali a minorprezzo  rispetto  a quellodel medicinale prescritto, a fornireil  medicinale  aventeprezzo  piu’ basso.  All’articolo   11,  comma   9,   deldecreto-legge  31 maggio  2010,  n.  78,  convertito, conmodificazioni, dalla legge 30  luglio 2010,  n.  122, nelsecondo  periodo, dopo  le  parole: «e’  possibile»  sonoinserite  le seguenti:   «solo   su  espressa   richiestadell’assistito e». Al fine  di razionalizzare  il  sistemadistributivo del farmaco, anche  a tutela  della  persona,nonche’ al fine di renderemaggiormente efficiente la spesafarmaceutica pubblica,  l’AIFA, con  propria  delibera daadottare  entro il  31  dicembre 2012   e   pubblicizzareadeguatamente anche sul sito  istituzionale del  Ministerodella   salute,  revisiona   le   attuali  modalita’   diconfezionamento dei farmaci  a dispensazione  territorialeper identificare  confezioni  ottimali, anche   di   tipomonodose,  in funzione  delle   patologie  da   trattare.Conseguentemente,  il medico  nella  propria prescrizionetiene conto delle diverse tipologiedi confezione. 13. Al comma 1 dell’articolo  32 del  decreto-legge  6dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214,le  parole:  «che ricadononel territorio di comuni  aventi popolazione  superiore  a12.500 abitanti e, comunque, al difuori delle aree  ruralicome individuate  dai  piani sanitari  regionali,»   sonosoppresse. 14. Il comma 1 dell’articolo 70 deldecreto legislativo6 aprile 2006, n. 193, e’ sostituitodal seguente:«1. La vendita al dettaglio dei  medicinali veterinarie’ effettuata soltanto dalfarmacista in farmacia  e  negliesercizi commerciali di cuiall’articolo 5,  comma  1,  deldecreto-legge  4 luglio  2006,  n. 223,  convertito,  conmodificazioni, dallalegge 4 agosto2006, n. 248,  ancorche’dietro presentazione di ricettamedica,  se  prevista comeobbligatoria. La vendita neipredetti esercizi  commercialie’ esclusa per i medicinalirichiamati dall’articolo 45 deltesto  unico di  cui  al decreto  del  Presidente  dellaRepubblica  9 ottobre   1990,   n.  309,   e   successivemodificazioni». 15. Gli esercizi commerciali  di cui  all’articolo  5,comma  1, del  decreto-legge  4 luglio  2006,   n.  223,convertito, con modificazioni, dallalegge 4  agosto  2006,n. 248,  in   possesso  dei   requisiti   vigenti,  sonoautorizzati,  sulla base  dei  requisiti prescritti   daldecreto del Ministro della  salute previsto  dall’articolo32, comma 1, del decreto-legge6  dicembre  2011, n.  201,convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, ad allestire preparazionigaleniche officinali  chenon prevedono la presentazione diricetta medica, anche  inmultipli,  in base  a  quanto previsto  nella  farmacopeaufficiale italiana o nellafarmacopea europea. 16. In  sede  di  rinnovo   dell’accordo   collettivonazionale con  le organizzazioni  sindacali  di categoriamaggiormente rappresentative,  ai sensi  dell’articolo  4,comma 9, della legge 30 dicembre1991, n. 412, e successivemodificazioni, e’  stabilita, in  relazione  al fatturatodella farmacia a carico delServizio  sanitario  nazionale,nonche’ ai nuovi servizi che lafarmacia assicura ai  sensidel decreto  legislativo  3 ottobre  2009,  n. 153,   ladotazione minima di  personale di  cui  la farmacia  devedisporre ai fini del mantenimentodella convenzione con  ilServizio sanitario nazionale.".- La legge 24 marzo 2012, n. 27(Conversione in  legge,con modificazioni, del decreto-legge24 gennaio 2012, n. 1,recante  disposizioni urgenti  per  la  concorrenza,   losviluppo  delle infrastrutture  e  la competitivita’)  e’pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale24 marzo 2012,  n.  71,S.O.- Si riporta il testodell’articolo  4  della legge  8novembre  1991, n.362  (Norme  di riordino  del   settorefarmaceutico). "Art. 4. (Procedureconcorsuali). 1. Il  conferimentodelle sedi farmaceutiche vacanti odi nuova istituzione cherisultino disponibili perl’esercizio da parte  di  privatiha luogo mediante concorsoprovinciale per titoli ed  esamibandito entro il mese di marzo diogni anno  dispari  dalleregioni e dalle Province autonome diTrento e di Bolzano. 2. Sono ammessi  al concorso  di  cui  al  comma 1  icittadini di uno Stato  membro della  Comunita’  economicaeuropea maggiori di eta’, inpossesso dei diritti civili  epolitici e iscritti all’alboprofessionale dei  farmacisti,che non abbiano compiuto i sessantaanni di eta’ alla  datadi scadenza del termine dipresentazione delle domande. 3. Ove le regioni e le provinceautonome di Trento e diBolzano  non provvedano  a   bandire  il   concorso   perl’assegnazione  delle  farmacie   vacanti   o   di  nuovaistituzione  nel termine  previsto  dal comma  1  o   nonprovvedano   entro  i   dieci   giorni  successivi   allapubblicazione  del bando  alla  nomina della  commissionegiudicatrice, il Ministro della  sanita’, previa  diffida,provvede  nei trenta  giorni  successivi a  nominare   uncommissario ad acta incaricatodell’indizione del bando  diconcorso e della nomina dellacommissione giudicatrice.4. Il commissario ad acta di cui alcomma 3  rimane  incarica per garantire il regolareespletamento del  concorsofino all’assegnazione delle farmacieai relativi vincitori. 5. Il commissario ad acta di cui alcomma 3  si  avvaledegli uffici di una unita’sanitaria  locale  compresa nelterritorio in cui si espleta ilconcorso e risponde del suooperato al Ministro della sanita’. 6.  La   commissione   giudicatrice    nominata   perl’espletamento  del concorso  per   l’assegnazione   dellefarmacie approva entrocentottanta  giorni  dalla data  dipubblicazione del bando lagraduatoria dei vincitori. 7. In  caso  di impedimento  di  un  commissario   apartecipare ai lavori  della commissione  giudicatrice  leregioni e le province autonome diTrento e di Bolzano o  ilcommissario ad acta di  cui al  comma  3 provvedono  allaimmediata sostituzione delcommissario impedito. 8. Qualora le commissioni nonprovvedano  ad  espletareil concorso nei termini di cui alcomma 6, le regioni e  leprovince autonome di Trento e diBolzano o  il  commissarioad acta di cui al comma 3  provvedono entro  dieci  giornialla nomina di una nuovacommissione. 9. La composizione della  commissione giudicatrice,  icriteri per la valutazione deititoli e l’attribuzione  deipunteggi, le prove di esame e lemodalita’  di  svolgimentodel concorso sono fissati condecreto  del  Presidente delConsiglio  dei Ministri,  da  emanarsi entro  centottantagiorni dalla data  di entrata  in  vigore della  presentelegge.". Comma 162. Si riporta il  testo dell’articolo  92  del decretolegislativo  24 aprile  2006,  n.  219  (Attuazione delladirettiva 2001/83/CE e  successive direttive  di  modificarelativa ad un codice comunitarioconcernente i  medicinaliper uso umano, nonche’ della  direttiva 2003/94/CE),  comemodificato dalla presente legge:"Art. 92. (Medicinali  utilizzabili esclusivamente  inambiente ospedaliero o in strutturead esso  assimilabili).- 1. I medicinali utilizzabiliesclusivamente  in  ambienteospedaliero sono i medicinali che,per  le caratteristichefarmacologiche,  o  per  innovativita’,  per modalita’  disomministrazione o per altri motividi tutela della  salutepubblica, non possono essereutilizzati  in  condizioni disufficiente sicurezza al di fuori distrutture ospedaliere.2. Tenuto conto dellecaratteristiche  dei  medicinali,l’AIFA puo’ stabilire che l’uso deimedicinali previsti dalcomma 1 e’ limitato a taluni centriospedalieri o,  invece,e’ ammesso anche nelle strutturedi  ricovero  a carattereprivato.3. I medicinali  disciplinati  dal presente  articolodevono recare sull’imballaggioesterno o,  in  mancanza diquesto,  sul confezionamento  primario  le  frasi:   «Usoriservato agli ospedali. Vietata lavendita  al  pubblico».Nelle ipotesi previste  dal comma  2  la prima  frase  e’modificata  in  rapporto   all’impiego   autorizzato  delmedicinale.4. I medicinali disciplinati dalpresente articolo sonoforniti dai produttori e dai  grossisti direttamente  allestrutture autorizzate a  impiegarli o  agli  enti da  cuiqueste dipendono ovvero allefarmacie.". Comma 163.Il  testo  dell’articolo 11  del  decreto-legge 24gennaio 2012, n. 1, convertito,  con modificazioni,  dallalegge 24 marzo 2012, n. 27  (Disposizioni urgenti  per  laconcorrenza,  lo sviluppo  delle   infrastrutture   e   lacompetitivita’), come modificatodalla presente  legge,  e’riportato in nota al comma 161.- La legge 24 marzo 2012, n. 27(Conversione in  legge,con modificazioni, del decreto-legge24 gennaio 2012, n. 1,recante  disposizioni urgenti  per  la  concorrenza,   losviluppo  delle infrastrutture  e  la competitivita’)  e’pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale24 marzo 2012,  n.  71,S.O.Comma 164.- Si riporta il  testo dell’articolo  37  del decretolegislativo  24 aprile  2006,  n.  219  (Attuazione delladirettiva 2001/83/CE e  successive direttive  di  modificarelativa ad un codice comunitarioconcernente i  medicinaliper uso umano, nonche’ della  direttiva 2003/94/CE),  comemodificato dalla presente legge:"Art. 37. (Smaltimento scorte otermine per  il  ritirodelle confezioni a seguito diautorizzazione di modifiche).- 1. Nei casi  di variazioni  minori  di tipo  IA  e  IB,definite  a norma  del  regolamento (CE)  n.   1084/2003,autorizzate ai  sensi dell’articolo  35,  e’ concesso  losmaltimento delle scorte delmedicinale oggetto di modificasalvo che l’AIFA,  per motivi  di  salute pubblica  o  ditrasparenza del  mercato, stabilisca  un  termine per  ilritiro dal commercio  delle confezioni  per  le  quali e’intervenuta la modifica; nei casi divariazioni di tipo II,definite  a norma  del  regolamento (CE)  n.   1084/2003,autorizzate ai sensi dell’articolo35, l’AIFA quando a cio’non ostano motivi di salute pubblicao di  trasparenza  delmercato,  valutata  l’eventuale   richiesta   dell’aziendainteressata, puo’ concedere untermine per  il  ritiro dalcommercio delle confezioni per lequali e’  intervenuta  lamodifica. L’AIFA, sentite  le associazioni  dell’industriafarmaceutica, adotta e  rende noti  criteri  generali perl’applicazione delle disposizionidel presente comma.1-bis. Nei casi di modificazioniapportate al fogliettoillustrativo, l’AIFA autorizza lavendita al pubblico dellescorte, prevedendo che il cittadinoscelga la modalita’ peril ritiro  del foglietto  sostitutivo  conforme a  quelloautorizzato in formato  cartaceo o  analogico  o mediantel’utilizzo di metodi digitalialternativi,  e  senza oneriper la finanza pubblica.".